Statuto della Federazione
PATTO ECOLOGISTA RIFORMISTA

Lo Statuto 

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I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 – Costituzione e scopo

E’ costituita con durata illimitata la Federazione “Patto Ecologista Riformista”, con acronimo PER, rivolta alla promozione di un modello di sviluppo politico e sociale a salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio.

La Federazione non ha fini di lucro e costituisce un’associazione politica. Concorre alla realizzazione dei principi stabiliti dall’art. 9 della costituzione operando nell’ambito della valorizzazione del patrimonio paesaggistico culturale ed ambientale, promovendo uno sviluppo e le tecnologie ecologiste.

La Federazione salvaguarda altresì gli ideali di uguaglianza, di legalità e di laicità, il tutto nell’ambito del contesto europeo in cui crediamo e che deve acquisire maggior forza e presenza.

La Federazione potrà, al fine di conseguire i propri obiettivi, stipulare accordi con organismi pubblici e privati e/o aderire agli stessi.

La Federazione potrà istituire, con deliberato dell’Assemblea, coordinamenti regionali o interregionali, provinciali e comunali con proprie sedi dotate di autonomia gestionale, al fine di realizzare al meglio promozione e servizi di rete tra gli associati nelle realtà territoriali.

Pur garantendo l’assoluta autonomia delle singole Associazioni, la Federazione intende:

  • svolgere un ruolo di connessione tra le associazioni e le istituzioni elaborando e proponendo soluzioni e competenze delle associazioni federate e promuovendo iniziative comuni;
  • favorire gli incontri per scambi culturali tra i soci delle diverse associazioni, organizzando manifestazioni e Conferenze;
  • diffondere tutte le conoscenze, le analisi e le gestioni legate al mondo ambientalista organizzando corsi, seminari, giornate di lavoro, effettuando pubblicazioni di materiale informativo e divulgativo e tramite la gestione del sito internet.

Art.2 – Simbolo

Il simbolo della Federazione riporta su sfondo bianco la sagoma dell’Italia, di colore verde, e la scritta Patto Ecologista Riformista, di color antracite, dove la prima lettera di ogni singola parola, di colore rosso, costituisce l’acronimo PER, leggendolo in verticale. Nella parte bassa il simbolo ha un riempimento di colore rosso che si sottopone alla sagoma dell’Italia.

II – SOCI

Art.3 – Soci e Aderenti

Potranno chiedere di aderire alla Federazione le associazioni, i comitati e organismi comunque costituiti aventi finalità ed obiettivi in linea con l’art.1.

La loro ammissione deve essere approvata dall’ufficio di Presidenza che, valutate le caratteristiche del richiedente, assegna la qualifica di socio.

Ogni cittadino o cittadina, di qualsiasi nazionalità, può manifestare l’intenzione di sottoscrivere i  valori espressi dall’art.1, con lo scopo di essere coinvolto nell’attività Federazione, tramite il modulo di sottoscrizione, che potrà essere compilato anche on line sul sito di “PER” e diventare immediatamente “aderente”. Gli aderenti dovranno versare una quota, a titolo di rimborso spese di gestione, che verrà annualmente determinata dall’ ufficio di Presidenza.

Art.4 – Sede

La Federazione ha sede in Roma o provincia. La sede può essere modificata con delibera dell’Assemblea

Art 5 – Diritti e obblighi di soci

I Soci sono tenuti

  • all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  • al pagamento della quota sociale.

La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione e per decadenza.

Il recesso sarà operante dopo la presa d’atto da parte dell’ufficio di Presidenza, e non esonera dal pagamento della quota associativa per l’anno corrente.

  • L’esclusione è deliberata dall’Ufficio di Presidenza per infrazioni a disposizioni statutarie, nonché per morosità per più di un anno.
  • La decadenza, dichiarata dalla Presidenza d’ufficio, fa perdere la qualità di Socio alle Associazioni per le quali siano state avviate procedure di scioglimento o liquidazione o che modifichino i propri scopi sociali in termini incompatibili con l’Art. 1 del presente statuto.

III – ORGANI

Art. 6 – Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

  1. L’Assemblea (ASS);
  2. Il Presidente (UP);
  3. Il Segretario , Vice Presidente e Tesoriere;
  4. Il Collegio dei revisori dei conti (CRC)

Tutte le cariche della Federazione sono di durata triennale.

Art. 7  Assemblea e congresso

L’assemblea è costituita dai delegati delle associazioni federate. Ogni associazione può comunicare un delegato per ogni 10 associati. La delega è irrevocabile, salvo in casi motivati (rinuncia, gravi impedimenti, reiterate assenze ingiustificate), in cui l’Associazione può segnalare la sostituzione del suo Delegato. L’assemblea può essere “aperta” a tutti gli associati delle associazioni federate e a tutti gli aderenti, in entrambe i casi non avranno diritto di voto non rivestendo la qualifica di socio.

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, in caso di impedimento dal Vice Presidente.

L’Assemblea potrà essere svolta a “distanza” su piattaforme informatiche che consentano la regolarità della stessa. In questo caso il Presidente nella convocazione comunicherà la metodologia di accesso all’assemblea stessa.

L’Assemblea elegge le cariche di cui all’art.6, nelle modalità e modi previsti dal Regolamento Congressuale, fatta salva la prima nomina da atto costitutivo.

L’Assemblea ha inoltre il compito di:

  1. Approvazione delle modificare dello Statuto;
  2. approvare i regolamenti della Federazione;
  3. approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
  4. deliberare in merito alle proposte dell’UP;
  5. deliberare in merito alla responsabilità degli organi sociali;
  6. istituire, Commissioni o Comitati, con finalità di istruttorie e proposte, da avanzare all’Assemblea stessa, per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità della Federazione;
  7. Deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Federazione.

Art. 8 – Il Presidente (UP)

Il Presidente è il rappresentante legale di fronte a terzi.

Il Presidente può dotarsi di un Ufficio di Presidenza composto da un massimo di 5 (persone) nominate tra i delegati. Il Segretario e il Tesoriere sono membri di diritto dell’UP. L’ufficio decade con il Presidente. L’Ufficio di Presidenza costituisce l’Organo Ammnistrativo.

In particolare, esso ha il compito di:

  • definire le quote associative;
  • predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
  • amministrare il patrimonio sociale ed il fondo di gestione, autorizzando le spese;
  • esaminare e dare eventuale esecuzione alle proposte delle possibili Commissioni o Comitati;
  • deliberare la concessione del patrocinio gratuito o con contributo ad iniziative culturali e politiche di rilevanza nazionale o internazionale

Egli:

  • sovrintende alla conduzione di tutte le attività della Federazione;
  • convoca e presiede l’Assemblea;
  • propone, in collaborazione con il Tesoriere ed il Segretario, all’Assemblea i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
  • dispone degli Atti Amministrativi e fiscali, ordina i pagamenti e le riscossioni;
  • convalida la corretta interpretazione dello Statuto e dell’eventuale regolamento;
  • è Direttore responsabile delle pubblicazioni della Federazione, coadiuvato in tali funzioni dal Vicepresidente al quale può delegare incarichi particolari.
  • In sua assenza tutte le prerogative della Presidenza passano al Vicepresidente.
  • Il Presidente viene eletto dall’Assemblea

ART. 9 – Il Segretario il Vice Presidente e il Tesoriere

Sono tutti nominati dall’assemblea.

  • Il Segretario supporta l’Ufficio di Presidenza, di cui fa parte, e può essere delegato dal Presidente a determinate funzioni. 
  • Il Vicepresidente coadiuva l’operato del Presidente
  • Il Tesoriere è responsabile della contabilità della Federazione e, di concerto con il Presidente, predispone i bilanci annuali preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo; provvede alla gestione amministrativa ordinaria della Federazione.
    L’Assemblea può affidare l’incarico dell’amministrazione della Federazione a un professionista esterno, stabilendone i compensi e precisandone le mansioni.

Art. 10 – Il Collegio dei Revisori dei conti

I Revisori dei conti sono in numero di quattro effettivi, nominati contestualmente alle cariche della Federazione e con le modalità previste dal Regolamento Congressuale. Essi esercitano le funzioni previste dalla Legge; in particolare controllano l’andamento amministrativo e finanziario dell’Associazione, vigilano sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla rispondenza delle scritture contabili, ed esaminano i bilanci. Riferiscono all’assemblea e, se richiesti, direttamente alle singole Associazioni.

IV – PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 11 – Il patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

  • eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare pervenuto in proprietà alla Federazione;
  • contributi, erogazioni e lasciti diversi.

Art. 12 – Il fondo di gestione

Il fondo comune di gestione è costituito:

  • dalle quote associative versate dai Soci;
  • dai contributi versati dagli Aderenti;
  • dai proventi eventuali della sua attività (organizzazione di convegni, mostre, produzione editoriale e simili), se viene svolta direttamente dalla Federazione;
  • Il fondo di gestione sarà utilizzato per il perseguimento degli scopi statutari della Federazione.

Art. 13 – Il Bilancio

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Tesoriere al Presidente entro il 31 marzo dell’anno successivo.

V – MODIFICHE DELLO STATUTO, SCIOGLIMENTO

Art. 14 – Modifiche statutarie

Le eventuali modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci che la compongono.

Art. 15 – Scioglimento della Federazione

Lo scioglimento della Federazione viene deliberata dall’Assemblea, con le stesse modalità di cui all’art. 14.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Federazione il patrimonio ed il fondo che rimangono disponibili dopo aver soddisfatto tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo della Federazione, dovranno essere devoluti secondo le indicazioni dell’Assemblea, con finalità compatibili con quella della Federazione.

VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento, ove approvato dall’Assemblea, valgono le norme del Codice Civile.

Iscriviti

Aderisci come singolo o come soggetto collettivo.

Scopri le modalità di iscrizione: direttamento on-line o presso l’Associazione più vicino a te, e richiedi informazioni alla nostra segreteria.

 

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